Normativa Reach:
guida per gli
“utilizzatori a valle”

La normativa REACH, ufficialmente regolamento (CE) n. 1907/2006, è un regolamento dell’Unione europea, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Normativa Reach:
guida per gli
“utilizzatori a valle”

La normativa REACH, ufficialmente regolamento (CE) n. 1907/2006, è un regolamento dell’Unione europea, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
La normativa Reach in breve

Il regolamento europeo REACH, dall’acronimo “Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals”, prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nell’Unione Europea in quantità maggiori di una tonnellata per anno. Tale registrazione consiste nella presentazione di alcune informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze e, in mancanza di dati disponibili, nell’esecuzione di test sperimentali per caratterizzare le relative proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali.

Il regolamento ha istituito l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA – European Chemical Agency), che assicura la gestione degli aspetti tecnici, scientifici ed amministrativi del regolamento REACH, fornisce informazioni al pubblico e alle imprese e sviluppa e adotta strumenti informatici di supporto e documenti tecnici di orientamento.

In Italia, le Amministrazioni coinvolte nell’attuazione del Regolamento REACH a livello nazionale sono: il Ministero della Salute in qualità di Autorità competente, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico. Per il supporto tecnico-scientifico le Amministrazioni indicate si avvalgono dell’Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS-CNSC).

Obiettivo del regolamento, entrato in vigore a partire da 1 giugno 2007, è quello di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, promuovere metodi alternativi per la valutazione dei pericoli delle sostanze e la libera circolazione di sostanze nel mercato interno, migliorando, al contempo, la competitività e l’innovazione. Per raggiungere i propri obiettivi, il regolamento richiede un coinvolgimento attivo, a differenti livelli, di tutti gli attori della catena di approvvigionamento. Gli utilizzatori a valle devono essere consapevoli dell’impatto che ogni procedura del regolamento REACH può avere sulle loro attività e valutare come potrebbero collaborare per il miglior funzionamento dell’intero sistema.

Reach per i fabbricanti a monte e gli utilizzatori a valle

L’utilizzatore a valle è un ruolo specifico definito dal regolamento REACH. Gli utilizzatori a valle sono aziende o individui che fanno uso di una sostanza chimica, in quanto tale o incorporata in una miscela, nel corso delle loro attività professionali o industriali.

L’onere di fornire prove relative alla sicurezza delle sostanze chimiche è compito dei fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle: devono garantire che la propria produzione e l’uso di sostanze chimiche non siano dannosi per la salute umana o l’ambiente.

Il dichiarante, colui che registra la sostanza, deve effettuare la valutazione della sicurezza chimica per le sostanze che intende registrare, e deve capire come viene utilizzata la sostanza lungo l’intera catena di approvvigionamento; gli utilizzatori a valle hanno il diritto di rendere noto al fornitore i loro usi al fine di individuarli, valutarli e trattarli nel fascicolo di registrazione di una sostanza.

L’utilizzatore a valle dovrà rispettare le condizioni individuate nella relazione sulla sicurezza chimica e comunicarle tramite la scheda di dati di sicurezza (SDS). Pertanto è nell’interesse dell’utilizzatore a valle comunicare in modo tempestivo ed efficace con il fornitore.

L’ utilizzatore a valle deve applicare le misure appropriate per il controllo dei rischi, che sono indicate sulla scheda di sicurezza della sostanza. Deve verificare quindi, come questa sostanza venga usata nella propria azienda, e quale sia l’uso attuale e prevedibile dei propri relativi prodotti, anche presso i clienti. In caso siano rilevati utilizzi non previsti dalla scheda di sicurezza, l’utilizzatore dovrà intraprendere ulteriori azioni per rientrare da questa anomalia.

Dichiarazione di conformità Vifra al regolamento REACH